Art. 4.

      1. L'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Programmazione e realizzazione delle opere portuali e piano regolatore portuale). - 1. Nei porti appartenenti ai sistemi di cui alla categoria II, l'assetto complessivo, sotto i profili trasportistici delle merci e dei passeggeri, di movimentazione e di manipolazione delle merci, infrastrutturali, ferroviari e autostradali, e logistici, relativi a piattaforme, interporti, aree produttive e strutture similari, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale e all'attività cantieristica, è definito dal piano regolatore portuale, che individua altresì le caratteristiche volumetriche, dimensionali e funzionali, nonché la destinazione delle aree interessate in tutto l'ambito territoriale individuato.
      2. Sulla base delle scelte strategiche operate con il programma regionale di cui all'articolo 4-bis, il piano regolatore portuale è adottato dal comitato portuale, anche in variante agli strumenti urbanistici dei comuni, dopo aver acquisito, in una apposita conferenza, il parere dei comuni interessati per le parti non demaniali comprese nell'ambito territoriale individuato.
      3. Il piano regolatore portuale è approvato dalla regione a seguito della conclusione della procedura per la valutazione dell'impatto ambientale regionale, ai sensi della normativa vigente in materia.
      4. Qualora non si raggiunga l'intesa, il Ministro dei trasporti, su proposta dell'autorità portuale, convoca entro quindici giorni una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, entro novanta giorni, assume, a maggioranza, le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale.

 

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      5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), numeri 1) e 2), e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.
      6. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai sistemi portuali marittimi regionali di cui alla categoria III.
      7. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nel sistema portuale di cui alla categoria I e delle opere di grande infrastrutturazione nel sistema portuale di cui alla categoria II. Le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nel sistema portuale di cui alla categoria II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei sistemi portuali di cui alla categoria III. Le disposizioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.
      8. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzati, le opere riguardanti la viabilità interna e le reti di collegamento al sistema ferroviario e stradale, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
      9. Il Ministro dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorità portuali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), individua annualmente le opere
 

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previste dal comma 7 del presente articolo, da realizzare nel sistema portuale di cui alla categoria II».